L’obbligo di segnalazione vige ogni qual volta il segnalante abbia il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza –
entrambi fondati su elementi di fatto precisi e concordanti - di comportamenti illeciti, lesivi dell’interesse pubblico o
dell’integrità dell’ente privato, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea.
Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a:
- Violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto UE);
- Violazioni di provvedimenti delle Autorità;
- Violazioni dei diritti umani;
- Comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, alla Società;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente;
radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti e, f, g del presente elenco.
Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente semplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:
- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici
ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all’immagine della Società.
Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni rilevanti ai predetti fini comprendono:
- situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall’azienda;
- tentativi/atti di corruzione di fornitori, clienti o pubblici ufficiali;
- frodi commesse nell’interesse aziendale;
- violazione dei codici di comportamento;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- false dichiarazioni e false certificazioni
- intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.